Nuove disposizioni in merito alla scadenza di visti e permessi di soggiorno legate all’epidemia COVID-19

A causa dell’emergenza pandemica da coronavirus e della conseguente sospensione dei collegamenti aerei con l’Italia, alcuni cittadini stranieri, regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale, potrebbero trovarsi in posizione di irregolarità per via della scadenza dei loro titoli di soggiorno (visto di ingresso e permesso di soggiorno). 

L’articolo 9 del Decreto Legge n. 9/2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 marzo 2020, prevede, a decorrere dallo stesso 2 marzo, la sospensione per 30 (trenta) giorni sia dei termini procedimentali stabiliti per la conclusione dei procedimenti amministrativi relativi al soggiorno degli stranieri, sia dei termini per la presentazione della richiesta di primo rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno. 

Pertanto, gli stranieri in possesso di un permesso di soggiorno scaduto potranno presentare l’istanza di rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno alla scadenza del termine dei 30 giorni di sospensione. 

Si sottolinea che l’art. 13, c. 2, lett. b), del Testo Unico sull’Immigrazione fissa comunque in 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del permesso di soggiorno il termine per la presentazione della istanza di rinnovo. A tale termine andrà quindi sommato quello sopra indicato di 30 giorni di sospensione del procedimento amministrativo, per un totale di 90 (novanta) giorni a decorrere dalla data di scadenza del permesso di soggiorno. 

Si ricorda altresì che lo stesso art. 13, c., 2 lett. b), del Testo Unico sull’Immigrazione contempla l’ipotesi di “forza maggiore”, che abbia eventualmente pregiudicato la possibilità di richiedere il rilascio di un permesso di soggiorno entro i termini stabiliti dalla legge, come preclusiva all’adozione di un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale. 

Si segnala inoltre che il servizio postale per la spedizione del kit di richiesta di rilascio/rinnovo del permesso soggiorno non è stato sospeso ed è assicurato da Poste Italiane compatibilmente con i limiti imposti alla libertà di circolazione e spostamento delle persone sul territorio nazionale. 

Lo straniero presente sul territorio italiano e il cui visto d’ingresso sia scaduto o sia prossimo alla scadenza potrà presentare alla Questura competente per territorio istanza per consentire la continuazione della sua regolare permanenza sul territorio nazionale. Anche a tale istanza si applica la sospensione di 30 giorni dei termini procedimentali. Analoga sospensione di 30 giorni è prevista per le dichiarazioni di presenza di cui alla legge n. 68/2007. 

Per ulteriori chiarimenti e per approfondimenti sulla disciplina applicabile, si raccomanda di contattare il Ministero dell’Interno – Servizio Polizia di Frontiere e degli Stranieri ai seguenti recapiti: tel. 06.46530891, e-mail stranieri.dircentimm@interno.it.