26 ottobre – Misure per ingresso in Italia

Dopo l’ordinanza del 22 ottobre Il Montenegro rientra di nuovo nella lista E – dal 26 ottobre al 15 dicembre

Ciò significa che l’ingresso è consentito a condizioni ben definite. Allo stesso tempo, l’Italia ha limitato la circolazione dei suoi cittadini ai paesi della lista E, a parità di condizioni.
Secondo tale ordinanza, ai sensi del suo articolo 5 comma 2, le persone che hanno soggiornato/transitato in uno dei paesi dell’elenco E nei 14 giorni precedenti possono entrare/rientrare in Italia solo se hanno giustificati motivi, quali :

L’ingresso in Italia dal Montenegro è ora consentito esclusivamente per:

· esigenze di lavoro;

· esigenze di studio;

· motivi di salute;

· motivi di assoluta urgenza;

· rientro presso domicilio, abitazione o residenza propri o di persona, anche non convivente, con la quale vi è una comprovata e stabile relazione affettiva.

·agli atleti partecipanti in competizioni sportive di interesse nazionale e accompagnatori


Le persone che soddisfano alcune delle condizioni di cui sopra, per entrare in Italia, devono:

1 SOTTOPORSI PRIMA DELLA PARTENZA A TEST MOLECOLARE O ANTIGENICO RISULTATO NEGATIVO RISALENTE A NON PIU’ DI 72 ORE DALL’INGRESSO.

2 COMPILARE IL PASSENGER LOCATOR FORM (https://app.euplf.eu/#/ ).

3 SOTTOPORSI A ISOLAMENTO FIDUCIARIO E SORVEGLIANZA SANITARIA PER 10 GIORNI NELLA LOCALITA’ INDICATA NEL PASSENGER LOCATOR FORM.

4 AL TERMINE DELL’ISOLAMENTO EFFETTUARE UN NUOVO TEST MOLECOLARE O ANTIGENICO

In assenza di sintomi compatibili con COVID-19 e fermo restando l’obbligo di compilazione del formulario digitale di localizzazione e di sottoposizione a test molecolare o antigenico, l’isolamento fiduciario e la sorveglianza sanitaria non si applicano, a:

a) all’equipaggio dei mezzi di trasporto;

b) al personale viaggiante;

c) chiunque faccia ingresso in Italia per un periodo non superiore alle centoventi (120) ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza, con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di isolamento fiduciario per dieci (10) giorni presso l’indirizzo indicato nel dPLF e di effettuare un test molecolare o antigenico al termine dell’isolamento;

d) chiunque transiti, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a trentasei ore, con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di isolamento fiduciario per dieci (10) giorni presso l’indirizzo indicato nel dPLF e di effettuare un test molecolare o antigenico al termine dell’isolamento;

e) al personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all’estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore;

f) a funzionari e agenti, comunque denominati, dell’Unione europea o di organizzazioni internazionali, agenti diplomatici, personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, funzionari e impiegati consolari, personale militare, compreso quello in rientro dalle missioni internazionali, e delle Forze di Polizia, personale del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e dei Vigili del fuoco nell’esercizio delle loro funzioni;

I bambini di età inferiore ai sei anni sono esentati dall’effettuazione del test molecolare o antigenico.