– Chiunque faccia ingresso in Italia tramite trasporto di linea aereo, marittimo, ferroviario o terrestre è tenuto a consegnare al vettore all’atto dell’imbarco una dichiarazione che, in modo chiaro e dettagliato, specifichi i motivi del viaggio, l’indirizzo completo dell’abitazione o della dimora in Italia dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, il mezzo privato o proprio che verrà utilizzato per raggiungerla e un recapito telefonico, anche mobile, presso cui ricevere le comunicazioni durante l’intero periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario (il modulo della dichiarazione è scaricabile qui, mentre per la traduzione in montenegrino qui);
– Inoltre, tali soggetti dovranno comunicare immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell’Azienda Sanitaria competente per territorio la loro presenza, dovranno sottoporsi alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l’abitazione o la dimora preventivamente indicata al vettore all’atto dell’imbarco;
– Chiunque faccia ingresso in Italia tramite mezzo proprio o privato, anche se asintomatico, è obbligato a comunicare la propria presenza immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell’Azienda Sanitaria competente per territorio e dovrà osservare l’isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l’abitazione o la dimora preventivamente indicata;
– Chiunque, arrivando in Italia, non avesse un luogo dove passare il periodo di quarantena o non riuscisse a raggiungerlo dovrà trascorrere il periodo di isolamento in luogo deciso dalla Protezione civile, con spese a carico dell’interessato.
Resta invariata la modalità di ingresso per comprovati motivi lavorativi entro 72 ore (di cui all’articolo 1, comma 2, del DM 17 marzo 2020) fermo restando l’obbligo di quarantena al termine di questo periodo, prolungabile di altre 48 ore nei limiti in cui ciò sia assolutamente necessario.
Sono esclusi da queste regole: lavoratori transfrontalieri, personale sanitario, equipaggi di trasporto passeggeri e merci.
Le disposizioni di cui sopra producono effetto dalla data di 28 marzo 2020 e si applicano anche in relazione ai viaggi già iniziati o in corso al momento dell’entrata in vigore della presente Ordinanza.
Pubblicato 30 marzo 2020