Aggiornamento riguardante le recenti disposizioni del DCPM del 9 marzo

Sul territorio italiano, in concomitanza con il DCPM con deccorrenza dal 10 marzo, gli spostamenti potranno avvenire solo se motivati da esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute da attestare mediante autodichiarazione, che potrà essere resa anche seduta stante attraverso la compilazione di moduli forniti dalle forze di polizia (qui il modulo di autodichiarazione con la traduzione in montenegrino). I nostri cittadini che tornano in Montenegro sul modulo devono indicare “rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”).

Un divieto assoluto, che non ammette eccezioni, è previsto per le persone sottoposte alla misura della quarantena o che sono risultate positive al virus.

Il controllo dell’osservazione della limitazione del movimento è in capo alle forze dell’ordine lungo le linee di comunicazione e le grandi infrastrutture del sistema dei trasporti, ovunque è necessario rendere la propria auto dichiarazione di cui sopra, mentre nelle stazioni ferroviarie oltre alla consegna dell’auto dichiarazione si si effettuano i controlli della temperatura corporea tramite i dispositivi thermoscan.

Negli aeroporti i passeggeri in partenza saranno sottoposti al controllo, oltre che del possesso del titolo di viaggio, anche della prescritta autocertificazione. Analoghi controlli verranno effettuati nei voli in arrivo. Restano esclusi i passeggeri in transito. Per i voli Schengen ed extra Schengen in partenza, le autocertificazioni saranno richieste unicamente per i residenti o domiciliati in Italia. Nei voli Schengen ed extra Schengen in arrivo, i passeggeri dovranno motivare lo scopo del viaggio all’atto dell’ingresso.

Analoghi controlli verranno adottati a Venezia per i passeggeri delle navi di crociera che non potranno sbarcare per visitare la città ma potranno transitare unicamente per rientrare nei luoghi di residenza o nei paesi di provenienza.

La veridicità dell’autodichiarazione potrà essere verificata anche con successivi controlli.

La sanzione per chi viola le limitazioni agli spostamenti è quella indicata dal dpcm 8 marzo 2020 (articolo 650 del codice penale: inosservanza di un provvedimento di un’autorità), salvo che non si possa configurare un’ipotesi più grave.

Aggiorrnato il 10 marzo 2020